Art. 6.
(Requisiti per l'esercizio dell'attività
di agente di spettacolo).

      1. Nella terza sezione del ruolo di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, è istituito uno specifico ruolo degli agenti di spettacolo cui si accede sulla base dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 2 della medesima legge n. 39 del 1989, e successive modificazioni.
      2. L'esercizio della professione di agente di spettacolo è consentita previa iscrizione al ruolo di cui al comma 1.
      3. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale degli agenti di spettacolo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le competenze specifiche richieste per l'accesso al ruolo degli agenti di spettacolo, l'equipollenza dei titoli e le modalità di accertamento e iscrizione dei soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono professionalmente tale attività, nonché le eventuali cause d'incompatibilità con l'esercizio della professione di agente di spettacolo.